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j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 221)
Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 dicembre 2018, n. 49.

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1 (Finalità)

(1)  La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell’Alto Adige. La presente legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini  che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno del referendum. L’esito del voto non è vincolante.  2)

(2)  Referendum abrogativo - iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(3)  Referendum propositivo - iniziativa popolare: il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(4)  Referendum confermativo: con un referendum confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, non si applica al referendum confermativo.

(5)  Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è possibile indire un referendum.

(6)  Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L’obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

(7)  L’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio provinciale. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l’autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i referendum. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma. 3)

2)
L’art. 2, comma 1, è stato modificato nel testo tedesco dall’art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24; il testo italiano dall’art. 1, commi 2 e 3 della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
3)
L’art. 2, comma 7, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

CAPO II
REFERENDUM: REQUISITI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 3 (Richiesta di referendum)

(1)  La richiesta di referendum contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l’indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

(2)  La richiesta va presentata all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale. 4)

(3) 5)

4)
L’art. 3, comma 2, è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
5)
L’art. 3, comma 3, è stato abrogato dall’art. 2, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 4 (Limiti sui contenuti)

(1)  I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze e sociali. 6)

(2)  La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il referendum o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale (“sensibilità per un gruppo linguistico”).

(3)  In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei referendum (“Commissione dei giudici”) ai sensi dell’articolo 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l’esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei Comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della “sensibilità”, rappresenta la maggioranza della popolazione.

6)
L’art. 4, comma 1, è stato così modificato dall’art. 3, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 5 (Quesito)

(1)  Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all’indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile. Il quesito deve inoltre contenere l’indicazione del tipo di referendum, vale a dire se si tratti di un referendum consultivo, abrogativo, propositivo o confermativo. 7)

(2)  La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno status giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.

7)
L’art. 5, comma 1, è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 6 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1)  Entro tre mesi dall’inizio della legislatura è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull’ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da: 8)

  1. una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
  2. una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  3. una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

(2)  Le/I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; la direttrice/il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte una/un componente effettiva/o e una/un componente supplente da ognuna delle tre terne di nominativi proposti dalla/dal presidente dell’autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura. 9)

(3)  Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale, o da persona da essa/esso incaricata. 10)

(4)  La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vicepresidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.

(5)  Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

8)
L’art. 6, comma 1, è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24. Il testo tedesco è stato anche modificato dall’art. 5, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
9)
L’art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 5, comma 3, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
10)
L’art. 6, comma 3, è stato così modificato dall’art. 5, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 7 (Verifica dell’ammissibilità)

(1)  Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle norme costituzionali e dello Statuto di autonomia e alle limitazioni risultanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché in merito ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum i proponenti possono richiedere un’audizione della Commissione dei giudici per presentare in forma concisa le argomentazioni giuridiche sulla questione dell’ammissibilità. L’audizione non è pubblica.

(2) La struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai/alle proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell’ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l’ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

(3) La struttura provinciale competente in materia elettorale informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all’ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

(4) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge per il referendum e devono essere numerati progressivamente. 11)

11)
L’art. 7 è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 8 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1)  Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità del referendum. 12)

(2)  La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:

  1. da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d’appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
  2. dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
  3. dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune in cui esercitano tali funzioni; 13)
  4. dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  5. dalle funzionarie/dai funzionari incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3)  L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4)  I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all’utenza. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme. 14)

(5)  Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la struttura provinciale competente in materia elettorale. 15)

12)
L’art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
13)
La lettera c) dell’art. 8, comma 2, è stata così modificata dall’art. 7, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
14)
L’art. 8, comma 4, è stato così modificato dall’art. 7, comma 3, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
15)
L’art. 8, comma 5, è stato così modificato dall’art. 7, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 9 (Esame di procedibilità)

(1)  Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica: 16)

  1. la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;
  2. se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.

(2)  Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l’improcedibilità del referendum.

(3)  Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d’intesa con le promotrici e i promotori.

(4)  Al referendum confermativo si applicano le modalità previste dall’articolo 12.

(5)  Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla/al presidente della Provincia.

(6)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell’articolo 25, e a tal fine si avvale dell’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale. 17)

16)
L’alinea dell’art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 8, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
17)
L’art. 9, comma 6, è stato così modificato dall’art. 8, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 10 (Indizione del referendum e scadenze)

(1)  Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della richiesta di referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum, che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo -15 giugno) o autunnale (15 settembre -15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di 45 giorni e non prima di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile. 18)

(2)  Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l’ammissibilità di più referendum, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori referendum a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti referendum.

(3)  Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei Comuni almeno 30 giorni prima della data del referendum stesso.

(4)  Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all’elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono avviare  referendum. 19)

(4-bis) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, la/il presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all’articolo 6, dichiara che il referendum non avrà luogo. 20)

(5)  Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a referendum, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d’intesa con le promotrici/i promotori .

(6)  In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla struttura provinciale competente in materia elettorale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum. 21)

18)
L’art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 9, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
19)
L’art. 10, comma 4, è stato così modificato dall’art. 9, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
20)
L’art. 10, comma 4-bis, è stato inserito dall’art. 9, comma 3, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
21)
L’art. 10, comma 6, è stato così modificato dall’art. 9, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 11 (Validità del referendum)

(1)  L’esito dei referendum, escluso il referendum consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I referendum consultivi sono validi in ogni caso.

Art. 12 (Svolgimento del referendum confermativo su leggi provinciali)

(1)  Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di referendum va presentata all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 10 giorni dall’approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale. 22)

(2)  Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l’iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell’Alto Adige.

(3)  L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori 10 giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.

(4)  Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.

22)
L’art. 12, comma 1, è stato così modificato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

CAPO III
INIZIATIVA POPOLARE

Art. 13 (Presupposti)

(1)  L’iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale.

Art. 14 (Richiesta di iniziativa popolare)

(1)  La richiesta di avvio di un’iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l’indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

(2)  La richiesta è presentata all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

(3)  I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 15 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1)  L’elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge, cui è acclusa la dichiarazione che il medesimo le/gli è stato presentato, la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto. 23)

(2)  La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:

  1. da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d’Appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
  2. dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle/dai componenti del Consiglio provinciale che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
  3. dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune in cui esercitano tali funzioni; 24)
  4. dalla/dal presidente o dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  5. dalle funzionarie/dai funzionari incaricate/incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3)  L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4)  Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, le promotrici/i promotori depositano i relativi fogli presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

23)
L’art. 15, comma 1, è stato così modificato dall’art. 11, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
24)
La lettera c) dell’art. 15, comma 2, è stato così modificato dall’art. 11, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 16 (Verifica di ammissibilità)

(1)  L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

(2)  L’iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se

  1. le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;
  2. il numero minimo di firme necessarie non è stato raggiunto.

(3)  Se l’iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.

(4)  In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l’iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all’Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA – PROCESSI PARTECIPATIVI – CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI

Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1)  L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con delibera approvata all’unanimità, un Consiglio delle cittadine e dei cittadini, del cui svolgimento è incaricato l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e che avrà il compito di esaminare una questione specifica d’interesse collettivo riguardante la legislazione provinciale. Su istanza di 300 cittadine e cittadini, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà istituito e si terrà in ogni caso, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, a prescindere dall’approvazione all’unanimità della delibera di istituzione.

(2) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni, ma esprime suggerimenti e raccomandazioni sulla questione sottopostagli, che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

(3) L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ha la facoltà di emanare regolamenti con proprie deliberazioni da approvare all’unanimità.

(4) Al termine di ogni Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà redatta una relazione. Essa verrà trasmessa alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini nonché alle consigliere e ai consiglieri provinciali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale. 25)

25)
L’art. 17, è stato così sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 18 – Art. 23 26)

26)
Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall’art. 19, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

TITOLO V
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, FORMAZIONE POLITICA

Art. 24 (Ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

(2)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

  1. rafforzamento della formazione politica della popolazione;
  2. l’educazione civica;
  3. informazione sull’oggetto dei referendum;
  4. organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini;
  5. attività informativa mirata su tematiche critiche;
  6. promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
  7. costruzione di reti sovraregionali.

(3)  L’ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.

(4)  L’ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. L’ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività. 27)

(5)  L’ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all’inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all’inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.

(6)  L’organico dell’ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

27)
L’art. 24, comma 4, è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 24-bis (Organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1) Al fine di garantire l’indipendenza e l’equilibrio politici dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.

(2) L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni:

  1. funge da punto di contatto e interfaccia nei rapporti fra l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e gli organi, i gruppi consiliari, le consigliere e i consiglieri nonché gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. monitora l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 4;
  3. esprime pareri e raccomandazioni in merito al piano di attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione;
  4. svolge, su disposizione dell’ufficio di presidenza, l’attività di controllo del rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni attuative emanate con delibera dell’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 17, comma 3, e dell’articolo 24, comma 6;
  5. svolge attività di informazione mirata su temi politicamente sensibili o di interesse generale;
  6. svolge attività didattiche sui temi di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f).

(3) L’organismo di raccordo opera secondo le direttive dell’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è tenuto in ogni caso a garantire l’indipendenza e l’equilibrio politico dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organismo di raccordo può avvalersi degli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda le funzioni di cui all’articolo 24, comma 2, lettere f) e g), anche dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Nell’ambito delle sue attività si consulta con l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e). Per quanto concerne la funzione di cui al comma 2, lettera f), l’organismo di raccordo può sottoporre all’ufficio di presidenza proposte concrete o ricevere da quest’ultimo direttive al riguardo; sia le proposte che le direttive devono essere approvate all’unanimità.

(4) L’organismo di raccordo con l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha nel proprio organico una/un dipendente in servizio o in posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 28)

28)
L’art. 24-bis è stato inserito dall’art. 14, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 25 (Informazione)

(1)  Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull’oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.

(2)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell’informazione.

(3)  La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.

(4)  Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nell’ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell’elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell’ambito della formazione politica.

(5)  L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.

(6)  Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi.

Art. 26 (Opuscolo informativo per tutte le famiglie)

(1)  Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell’articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione.

(2)  Il gruppo di redazione è costituito con deliberazione unanime dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale ed è composto in egual misura da rappresentanti della parte sostenitrice e di quella oppositrice. Tale deliberazione dovrà specificare il numero di componenti del gruppo di redazione e la scadenza del suo mandato. L’assegnazione del personale avverrà previo parere obbligatorio rilasciato dai gruppi consiliari su richiesta della/del presidente del Consiglio provinciale e dovrà tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e dell’equilibrata rappresentanza di genere. 29)

(3)  La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.

(4)  Tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell’opuscolo destinato alle famiglie. 30)

29)
L’art. 26, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
30)
L’art. 26, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 27 (Trasparenza)

(1)  Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum all’Ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all’Organismo di valutazione.

(2)  L’ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.

(3)  Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all’Ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L’Ufficio di presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l’annotazione “Spese di propaganda non denunciate”.

Art. 28 (Parità di accesso ai mezzi di informazione)

(1)  Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.

(2)  I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.

(3)  Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.

(4)  Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referendum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.

CAPO VI
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29 (Abrogazioni e revisione periodica)

(1)  È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.

(2)  La commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed esigenze attuali la presente legge almeno una volta in ogni legislatura.

Art. 30 (Rimborso spese)

(1)  Alle promotrici/ai promotori di  iniziativa popolare e di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell’iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiari l’ammissibilità del referendum. 31)

(2)  La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla struttura provinciale competente in materia elettorale. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l’intero importo con effetto liberatorio. 32)

31)
L’art. 30, comma 1, è stato così modificato dall’art. 17, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
32)
L’art. 30, comma 2, è stato così modificato dall’art. 17, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 30-bis (Disciplina della votazione)

(1) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, escluse quelle sul voto per corrispondenza.

(3) In occasione di referendum consultivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, hanno diritto al voto tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali generali del Comune nonché in apposite liste elettorali aggiunte, che il giorno della votazione abbiano compiuto sedici anni e che posseggano i requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Oltre all’approntamento delle liste elettorali generali, il 45° giorno antecedente la votazione la/il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune stila un’apposita lista elettorale aggiunta, in duplice copia, nella quale, distinto per maschi e femmine, iscrive le/gli aventi diritto ai sensi del periodo precedente e che sono iscritte/i nei registri anagrafici del Comune (Registro della popolazione residente - APR e Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE) e che abbiano compiuto il giorno della votazione gli anni sedici ma non ancora gli anni diciotto. Per le iscritte e gli iscritti in questa lista elettorale aggiunta la sindaca/il sindaco rilascia un’apposita attestazione di ammissione al voto, la quale deve essere notificata alle interessate ed agli interessati in tempo utile. Non oltre il 30° giorno antecedente la votazione devono essere effettuate le iscrizioni alle liste elettorali aggiunte a causa dell’acquisto della cittadinanza, della mancata iscrizione, del riacquisto dei diritti politici, della ricomparsa di una/un irreperibile oppure dell’iscrizione d’ufficio. Entro il 15° giorno antecedente la votazione vengono cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte eventuali aventi diritto al voto che fossero decedute/i entro detto termine. Le liste elettorali aggiunte, corrette ai sensi del precedente periodo, vengono approvate per la votazione da parte della commissione o sottocommissione elettorale mandamentale. 33)

33)
L’art. 30-bis è stato inserito dall’art. 18, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.

Art. 31 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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