1. Qualora venga constatato che i lavori non corrispondono alle prescrizioni di tutela storico-artistica, oppure In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, il contributo è revocato, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.