1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente per la liquidazione delle agevolazioni effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.
2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.
3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione dell’iniziativa agevolata.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
5. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.