(1) Le scuole professionali, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi che assicurano a tutti gli alunni e le alunne il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa e, alle persone adulte, l’accesso ad un aggiornamento e ad una formazione professionale continua. Attraverso tali percorsi le scuole riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
(2) L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale. Punto di partenza è il concetto di insegnamento e valutazione per competenze.
(3) I tempi dell'insegnamento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato all’offerta formativa nonché ai ritmi e agli stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le scuole professionali possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione della durata delle unità di insegnamento; la definizione della durata delle unità di insegnamento non deve comportare un fabbisogno aggiuntivo di personale della scuola;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne con un Piano Didattico Personalizzato;
- l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche di diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
(4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le scuole professionali assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, così come iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.
(5) Le scuole professionali adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica e organizzativa nonché l’orientamento scolastico e professionale.
(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.