(1) La valutazione del lavoro dei o delle dirigenti si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al profilo professionale dei o delle dirigenti. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova e la valutazione del servizio annuale.
(2) Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:
(3) Il direttore/La direttrice provinciale competente provvede alla valutazione del servizio. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(4) Su richiesta del o della dirigente, il direttore/la direttrice provinciale competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale.
(5) Le direzioni provinciali competenti definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.