(1) Le scuole professionali provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse.
(2) Alle scuole professionali sono attribuite le funzioni relative alla gestione del bilancio e all’amministrazione del patrimonio e delle strutture.