(1) Le scuole professionali possono collegarsi, tra loro e con le scuole a carattere statale, mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.
(2) L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, formazione e aggiornamento interno, amministrazione e organizzazione nonché di acquisto di beni e servizi, come prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le scuole professionali con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.
(3) L'accordo è approvato dal consiglio di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole professionali interessate, per la parte di propria competenza.
(4) Quando sono istituite reti di scuole, gli organici di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.
(5) L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole scuole.
(6) Le scuole professionali, sia singolarmente sia collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
(7) Le scuole professionali possono, altresì, aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale e internazionale.
(8) Le scuole professionali possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano triennale dell'offerta formativa.