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o) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 221)
Regolamento di esecuzione relativo all’autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali

1)
Pubblicato nel B.U. 23 agosto 2018, n. 34.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l’autonomia e la partecipazione nelle scuole professionali, in attuazione dell’articolo 5, comma 7, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. direzioni provinciali o direzione provinciale: la direzione provinciale competente in materia di formazione professionale della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, della Direzione Istruzione e Formazione italiana e della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
  2. direttore o direttrice provinciale: il direttore o la direttrice di una direzione provinciale;
  3. dirigente: il o la dirigente della scuola professionale.

CAPO II
AUTONOMIA DELLE SCUOLE PROFESSIONALI

Art. 3 (Autonomia delle scuole professionali)

(1) Le scuole professionali autonome, di seguito denominate scuole professionali, esercitano autonomia organizzativa e didattica nonché finanziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11.

(2) Le scuole professionali sono responsabili, nel rispetto del piano formativo definito dalla Giunta provinciale, per la definizione e la realizzazione della propria offerta formativa. A tal fine interagiscono anche con altre scuole, con le rispettive direzioni provinciali e con le associazioni imprenditoriali, promuovendo il raccordo fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona con gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

(3) L'autonomia delle scuole professionali è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi educativi di istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana e allo sviluppo professionale. Gli interventi tengono conto dei diversi contesti, della domanda delle famiglie e dell’individualità dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema educativo di istruzione e formazione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 4 (Piano triennale dell’offerta formativa)

(1) Ogni scuola professionale predispone, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell’offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’orientamento didattico ed educativo della scuola professionale e comprende la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

(2) Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi della rispettiva scuola professionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

(3) Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l’assegnazione delle risorse di personale.

(4) Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dalla scuola e rivolte a tutto il personale della scuola professionale.

(5) Inoltre il piano triennale contiene le offerte formative per le persone adulte.

(6) Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell’offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.

(7) Il o la dirigente, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l’anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.

(8) Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola professionale. I piani triennali delle scuole professionali sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva direzione provinciale.

Art. 5 (Offerta formativa)

(1) Per l’offerta formativa delle scuole professionali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modiche, alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e all’articolo 10 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11.

Art. 6 (Autonomia didattica)

(1) Le scuole professionali, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi che assicurano a tutti gli alunni e le alunne il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa e, alle persone adulte, l’accesso ad un aggiornamento e ad una formazione professionale continua. Attraverso tali percorsi le scuole riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(2) L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale. Punto di partenza è il concetto di insegnamento e valutazione per competenze.

(3) I tempi dell'insegnamento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato all’offerta formativa nonché ai ritmi e agli stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le scuole professionali possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

  1. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  2. la definizione della durata delle unità di insegnamento; la definizione della durata delle unità di insegnamento non deve comportare un fabbisogno aggiuntivo di personale della scuola;
  3. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne con un Piano Didattico Personalizzato;
  4. l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
  5. l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche di diversi anni di corso;
  6. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

(4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le scuole professionali assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, così come iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.

(5) Le scuole professionali adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica e organizzativa nonché l’orientamento scolastico e professionale.

(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 (Autonomia organizzativa)

(1) L'autonomia organizzativa è finalizzata a realizzare flessibilità e diversificazione, per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale.

(2) Le scuole professionali adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti e delle docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici della scuola professionale.

(3) Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano triennale dell’offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

(4) L'orario delle attività didattiche è articolato in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.

(5) Ogni scuola professionale adotta con deliberazione del consiglio di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.

Art. 8 (Reti di scuole)

(1) Le scuole professionali possono collegarsi, tra loro e con le scuole a carattere statale, mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.

(2) L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, formazione e aggiornamento interno, amministrazione e organizzazione nonché di acquisto di beni e servizi, come prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le scuole professionali con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.

(3) L'accordo è approvato dal consiglio di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole professionali interessate, per la parte di propria competenza.

(4) Quando sono istituite reti di scuole, gli organici di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

(5) L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole scuole.

(6) Le scuole professionali, sia singolarmente sia collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

(7) Le scuole professionali possono, altresì, aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale e internazionale.

(8) Le scuole professionali possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano triennale dell'offerta formativa.

Art. 9 (Autonomia amministrativa)

(1) Le scuole professionali provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e i provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse.

(2) Alle scuole professionali sono attribuite le funzioni relative alla gestione del bilancio e all’amministrazione del patrimonio e delle strutture.

Art. 10 (Autonomia finanziaria)

(1) Le entrate delle scuole professionali comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

  1. le assegnazioni della Provincia;
  2. le assegnazioni dei comuni;
  3. le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;
  4. i costi dei corsi pagati da privati, imprese ed enti pubblici e privati che fruiscono dell’offerta di aggiornamento professionale;
  5. i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
  6. i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle scuole professionali ovvero da alienazioni di beni disponibili;
  7. donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali;
  8. ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

(5) La Provincia garantisce a tutte le scuole professionali una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

(6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

(7) Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, la rispettiva direzione istruzione e formazione può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. Inoltre la Provincia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla dotazione delle infrastrutture informatiche ed energetiche delle scuole professionali.

Art. 11 (Valutazione del lavoro dei dirigenti)

(1) La valutazione del lavoro dei o delle dirigenti si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al profilo professionale dei o delle dirigenti. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova e la valutazione del servizio annuale.

(2) Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

  1. competenze gestionali ed organizzative;
  2. competenze nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
  3. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;
  4. creazione di offerte per l’aggiornamento e la formazione professionale continua per persone adulte e cooperazione con la competente direzione provinciale nella formazione di maestro artigiano;
  5. promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e scolastico;
  6. processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

(3) Il direttore/La direttrice provinciale competente provvede alla valutazione del servizio. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2;
  2. la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere.

(4) Su richiesta del o della dirigente, il direttore/la direttrice provinciale competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale.

(5) Le direzioni provinciali competenti definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

Art. 12 (Diplomi e attestati)

(1) La direzione provinciale competente approva i modelli dei diplomi e degli attestati per le scuole professionali.

CAPO III
PARTECIPAZIONE NELLE SCUOLE PROFESSIONALI

Art. 13 (Finalità e principi generali della partecipazione)

(1) Per realizzare la partecipazione nelle scuole professionali vengono istituti, nel rispetto dell’autonomia delle scuole stesse, gli organi collegali secondo le disposizioni generali del presente regolamento.

(2) Le scuole professionali, quali ambienti di apprendimento, di fiducia reciproca e di democrazia vissuta, consentono agli alunni e alle alunne di apprendere, attraverso esperienze, la partecipazione ai processi decisionali e l’assunzione di corresponsabilità. A tal fine creano i presupposti per un clima di fiducia e per un processo decisionale democratico, anche a livello istituzionale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla vita della scuola professionale, nella partecipazione al compito formativo.

Art. 14 (Autonomia statutaria) 2)

(1) Alle scuole professionali è riconosciuta l’autonomia statutaria quale manifestazione del potere di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. In tal senso, le scuole professionali disciplinano, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al presente regolamento, con proprio statuto l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi scolastici, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Inoltre, lo statuto definisce, per i percorsi di apprendistato, le forme e le modalità di partecipazione dei formatori e delle formatrici. Lo statuto si orienta allo statuto tipo (allegato A) messo a disposizione alle scuole.

Art. 15 (Partecipazione di alunni, alunne e famiglie)

(1) Le scuole professionali, nell’ambito della loro autonomia statutaria, prevedono forme obbligatorie di coinvolgimento di alunni e alunne e famiglie nella realizzazione delle attività scolastiche, affinché vengano garantiti il loro diritto di riunione e rappresentanza e idonee forme di informazione e comunicazione.

(2) Gli alunni e le alunne e i genitori hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 16 (Organi delle scuole professionali)

(1) Sono organi della scuola professionale:

  1. il consiglio di istituto di cui all’Art. 17;
  2. il o la dirigente di cui all'articolo 18;
  3. il collegio dei docenti di cui all'articolo 19;
  4. il consiglio di classe di cui all’articolo 20.

Art. 17 (Consiglio di istituto)

(1) Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale. In particolare:

  1. redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalità di elezione nonché la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
  2. approva il piano triennale dell'offerta formativa;
  3. approva il budget economico e il budget degli investimenti;
  4. approva il bilancio di esercizio;
  5. delibera il regolamento di istituto;
  6. approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni;
  7. esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali.

(2) Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.

(3) La composizione del consiglio di istituto è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. il o la dirigente è membro di diritto;
  2. il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonché dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente;
  3. una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale è membro di diritto;
  4. il consiglio può essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto;
  5. il consiglio è composto da almento otto membri.

(4) Il consiglio di istituto è presieduto da un componente, eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del o della presidente.

(5) Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 18 (Dirigente)

(1) Il o la dirigente assicura la gestione unitaria della scuola professionale, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il o la dirigente è il superiore del personale assegnato alla scuola professionale dalla Provincia.

(2) Il o la dirigente promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, le migliori condizioni per l'apprendimento e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto di alunni e alunne all'apprendimento, per l’accesso all’aggiornamento e alla formazione professionale continua per persone adulte nonché alla formazione di maestro artigiano, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie in quanto diritto primario.

(3) Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al o alla dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano triennale dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva, il o la dirigente attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

(4) Il o la dirigente può nominare, ove ritenuto necessario, per ogni classe un o una insegnante capo classe, le cui competenze vengono regolate nello statuto della scuola.

(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di istituto, il o la dirigente definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola.

(6) Il o la dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati.

(7) Il o la dirigente promuove la formazione di maestro artigiano e mette a disposizione, secondo le disponibilità, locali della scuola per la formazione di maestro artigiano.

(8) Al o alla dirigente compete l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche.

(9) Il o la dirigente assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al budget economico e al budget degli investimenti approvato dal consiglio di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza della scuola professionale. Nello svolgimento di questi compiti il o la dirigente osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di istituto.

(10) Il o la dirigente è autorizzato/autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di istituto; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.

(11) Il o la dirigente esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute dalle disposizioni provinciali.

Art. 19 (Collegio dei docenti)

(1) Il collegio dei docenti è competente per la progettazione, l’elaborazione e l’attuazione delle attività educative e didattiche sulla base delle vigenti disposizioni provinciali.

(2) Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parità. Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell’ambito dell’insegnamento, fanno parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.

Art. 20 (Consiglio di classe)

(1) Il consiglio di classe:

  1. assume la comune responsabilità per definire i percorsi formativi e per assicurare il successo formativo di alunni e alunne;
  2. programma e delibera le attività pedagogico-didattiche della rispettiva classe o del rispettivo gruppo di alunni e alunne;
  3. valuta i processi di apprendimento e il rendimento degli alunni e delle alunne secondo le disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni provinciali;
  4. esercita tutte le ulteriori funzioni attribuite dalle disposizioni provinciali.

(2) Nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne il consiglio di classe è composto da:

  1. il o la dirigente o il suo vicario/la sua vicaria oppure un o una docente della classe delegato/delegata, che lo presiede e il cui voto è determinante in caso di parità;
  2. i o le docenti degli insegnamenti curricolari dei rispettivi alunni e delle rispettive alunne; qualora una disciplina sia impartita da due o più docenti, il o la dirigente stabilisce se a questi spetti un voto a testa oppure, in comune, un unico voto;
  3. il o la docente di sostegno assegnato/assegnata alla classe;
  4. i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione, senza diritto di voto e solo qualora la valutazione riguardi gli alunni o le alunne loro assegnati.

(3) Lo statuto può prevedere, nell’ambito della valutazione degli alunni e delle alunne, la partecipazione di ulteriori soggetti con funzioni didattico-pedagogiche senza diritto di voto.

(4) Per ulteriori attività non connesse alla valutazione degli alunni e delle alunne lo statuto definisce la composizione del consiglio di classe e il diritto di voto dei componenti. Di norma, per le ulteriori attività, il consiglio di classe comprende anche la rappresentanza delle alunne e degli alunni nonché dei genitori.

Art. 21 (Ulteriori disposizioni sugli organi collegiali)

(1) Lo statuto può prevedere l’istituzione di ulteriori organi collegiali nonché stabilire una composizione degli organi collegiali distinta per ambiti dell'insegnamento, settori professionali o indirizzi e per aree tematiche definite.

(2) Lo statuto stabilisce forme e modalità per il sostegno e la formazione delle rappresentanze delle alunne e degli alunni nonché dei genitori, al fine di garantire l’esercizio del loro incarico istituzionale.

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 (Norme finali e transitorie)       delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale definisce criteri generali per la valutazione degli alunni e delle alunne delle scuole professionali.

(2) Gli organi collegiali delle scuole professionali in carica all’entrata in vigore del presente regolamento decadono il 31 agosto 2018, ad eccezione del consiglio di direzione, che rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio di istituto.

(3) In sede di prima attuazione del presente regolamento, lo statuto è deliberato dal consiglio di direzione uscente con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; i genitori e gli alunni e le alunne vanno coinvolti nell’elaborazione dello statuto. Lo statuto entra in vigore il 1° ottobre 2018.

(4) Le disposizioni provinciali dello statuto dello studente e della studentessa trovano applicazione anche per le scuole professionali.

massimeDelibera 8 giugno 2021, n. 494 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: Apposita sessione dell’esame di diploma al termine del tirocinio pratico
massimeDelibera 1 giugno 2021, n. 469 - Criteri per la valutazione delle alunne e degli alunni di licei, istituti tecnici, istituti di istruzione professionale e scuole professionali, che non seguono l’insegnamento in presenza – anno scolastico 2020/2021
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 69 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: Esame di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali
massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 343 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: Esame di fine apprendistato ed esame di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali
massimeDelibera 9 ottobre 2018, n. 1027 - Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole professionali e disciplina degli esami di diploma (modificata con delibera n. 271 del 26.04.2022)

Art. 23 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, con effetto dal 1° settembre 2018;
  2. articoli 4, 5, 5/bis e 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, con effetto dal giorno dell’approvazione dei criteri di cui all’Art. 22, comma 1, del presente regolamento.

Art. 24  (Norma transitoria)

(1) Fino alla riorganizzazione della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina e fino alla data dell’applicazione delle disposizioni del regolamento relativo alla riorganizzazione della Direzione Istruzione e Formazione italiana, i riferimenti di cui al presente regolamento alle relative direzioni provinciali devono intendersi effettuati, rispettivamente, alla Ripartizione Cultura e Intendenza scolastica ladina e all’Area formazione professionale italiana.

Art. 25 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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