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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 103 (Norme transitorie)

(1)201)

(2) Le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data.  Le autorizzazioni e i nulla osta paesaggistici già rilasciati mantengono la loro efficacia. In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario. 202)

(3) 203)

(4) 204)

(5) Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere contigue alle zone edificabili esistenti, di zone per attrezzature pubbliche, di zone a destinazione particolare per i bacini di accumulo e di opere di urbanizzazione primaria nonché la modifica di indici per singole zone.  La destinazione di nuove zone edificabili, anche in attuazione di accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20, è consentita anche se queste sono separate dalle zone edificabili esistenti da aree destinate alla viabilità e alla mobilità o da torrenti. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, comma 1. Presupposto per l’individuazione e per modifiche di superfici destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché quelle previste nell'ambito delle procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di cui all’articolo 50.  205)

(6) Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell’autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all’articolo 39, comma 6. 206)

(6-bis) Fatti salvi il comma precedente, il successivo comma 6-ter e il comma 6 dell’articolo 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3-bis dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. 207)

(6-ter) Se per violazioni del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, e dei vincoli di cui all’articolo 39 della presente legge è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie di entità diversa, per le violazioni dei vincoli assunti ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato. 208)

(7) 209)

(8) Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alla planimetria depositata presso il Comune oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto, se dimostra con mezzi idonei, anche attraverso denunce catastali storiche, che la non conformità risale a prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e che alla data di realizzazione dell’immobile poteva essere autorizzata. L’adeguamento è effettuato tramite permesso di costruire ed è ammissibile soltanto se non è possibile una sanatoria ai sensi dell’articolo 95. Il contributo di intervento è dovuto nella misura prevista alla data di rilascio del permesso di costruire. 210)

(9) L’esercizio di attività di commercio al dettaglio in zona produttiva con riferimento a merci diverse da quelle elencate all’articolo 33, comma 4, e che all’entrata in vigore della presente legge è già legittimamente autorizzato può essere continuato. Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 novembre 2014, sia stata inoltrata la relativa segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o comunicazione, ma alle quali alla medesima data non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione inoltrata, sono considerate, a tale data, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato alla data del 12 novembre 2014.

(10) L’articolo 47, comma 1, lettera e), si applica a tutte le aree che alla data dell’entrata in vigore della presente legge sono destinate come zona edificabile.

(11) Fatte salve le semplificazioni procedimentali previste da questa legge, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Provincia del 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, possono essere autorizzate, su richiesta dell’interessato/dell’interessata, direttamente dal Sindaco/dalla Sindaca territorialmente competente, anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Per questi interventi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, autorizzazione o permesso. L’autorizzazione viene trasmessa all’ispettorato forestale competente.

(12) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, comma 4, la volumetria non agricola eretta presso la sede dell’azienda agricola di un maso chiuso, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si considera a tutti gli effetti quale volume residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la cubatura edilizia, dalla destinazione d’uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale. Se questa volumetria è stata utilizzata parzialmente o completamente dall’entrata in vigore della precedente legge provinciale sino alla conclusione di un accordo, come sotto specificato, in modo continuativo come pubblico esercizio, il Comune territorialmente competente può stipulare con il proprietario del maso chiuso un accordo tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 20 limitatamente al comma 4, in cui il plusvalore di pianificazione secondo l’articolo 19, comma 4, deve essere recuperato in modo che con la destinazione d’uso residenziale il diritto edificatorio può essere accordato secondo l’articolo 37, comma 4, limitatamente ad un volume massimo di 1.000 m³, con l'inclusione di tutta la volumetria esistente. Prima della segnalazione dell’agibilità, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 37, comma 4, deve attuarsi una separazione della proprietà tra il maso chiuso e il pubblico esercizio. Presupposto per la conclusione di una tale convenzione è: 

  1. che si tratti di un maso chiuso effettivamente coltivato negli ultimi 10 anni prima della stipula di tale accordo da parte del coltivatore diretto o dai suoi familiari;
  2. che siano soddisfatti i requisiti legali per la futura separazione dell’esercizio pubblico dal maso chiuso, anche in deroga al comma 4 dell’articolo 37;
  3. che dopo la suddetta separazione, sussistano i requisiti legali per la nuova formazione di un maso chiuso.

Per la verifica delle condizioni di cui sopra, il Comune deve ottenere un, vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura, prima di concludere la convenzione sopracitata in conformità con le disposizioni sul maso chiuso. 211)

(13) Il regolamento comunale di cui all’articolo 39, comma 6, ha in ogni caso a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 39, comma 6, può avere a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente. 212)

(14) Le zone residenziali di completamento e le zone residenziali di espansione individuate nel piano urbanistico comunale al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerate zone miste ai sensi della presente legge, le zone di recupero sono considerate centri storici. Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le singole zone rimangono invariati. Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne nel caso di zone residenziali di espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione, per le quali è stato approvato un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono soggette all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39, il quale viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione;
  2. gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o assegnatari delle relative aree in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

I piani di lottizzazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione ai sensi dell’articolo 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all’articolo 60 anche in riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). 213)

(14-bis) Se il Comune fornisce la prova che al momento dell’individuazione della zona era stata prevista per l’edilizia agevolata, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, una quota di superficie e volumetria edificabile superiore a quella prevista dall’articolo 24, comma 3, si applica l’articolo 24, comma 3-bis. 214)

(15) Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere f) e g), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area insediabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all’entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato l’ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all’articolo 54, comma 2. 215)

(16) I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020:

  1. la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
  2. la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e
  3. il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020. 216)

(17) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021, l’elenco ivi previsto. 217)

(18) La disciplina di cui all’articolo 104, comma 2, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento che si basano su convenzioni urbanistiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, e su altri accordi tra privati e comuni, a condizione che tali accordi siano stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale entro il 5 ottobre 2018. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 218)

(19) In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di responsabile del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al primo corso di qualificazione utile. Tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in caso di mancata partecipazione o di mancato superamento del corso, l’incarico è revocato. Un ulteriore requisito per il conferimento dell’incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni comunali per almeno cinque anni o che abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma di laurea e abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

  1. albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. albo professionale degli ingegneri;
  3. albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
  4. albo professionale dei geologi. 219)

(19-bis) Ogni riferimento al direttore/alla direttrice del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche contenuto nelle leggi provinciali, nei regolamenti provinciali e comunali, nelle deliberazioni comunali di nomina e di definizione del trattamento economico, negli attestati di qualificazione e negli atti giuridici di qualsiasi natura comunque denominati è da intendersi come riferimento al/alla responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche. 220)

(20) Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 e della commissione di cui all’articolo 68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1 devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione adottati nonchè le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei membri del gruppo linguistico ladino non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui all'articolo 9, nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio possono essere nominati al loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o italiano. 221)

(21) Salva la normativa in materia di contratti pubblici la Provincia può stipulare accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare l’attuazione di interventi di interesse sovracomunale, determinati con deliberazione della Giunta provinciale. 222)

(22) Negli accordi urbanistici, nei quali la Provincia è parte contraente, possono essere previste, tra l’altro, le seguenti prestazioni o controprestazioni:

  1. cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti privati devono essere proprietarie da almeno 5 anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità;
  2. creazione o cessione di diritti edificatori in zone edificabili da individuare o esistenti all’interno o all’esterno dell’area insediabile; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volumetria destinata ad abitazioni, fermo restando che la volumetria destinata al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste. 223) 224)

(23) Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta Provinciale può, d’intesa con il comune interessato, stipulare accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 ed inserirli nello strumento pianificatorio applicando il procedimento di cui all’articolo 50. Qualora siano coinvolti anche competenze o interventi di pubblico interesse di un comune, questo partecipa come parte contrattuale all’accordo urbanistico. 225)

(24) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica  di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i), nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 226)

(25) L’articolo 61 si applica anche alle zone individuate nel piano urbanistico. 227)

(26) Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, il cui importo dipende dalla gravità dell’abuso o dall’entità dell’opera o per le quali è fissato un importo minimo e massimo, con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono stabilite le disposizioni di dettaglio per la loro determinazione. 228)

(27) Su richiesta del/della titolare del permesso di costruire, il Comune integra, anche in un secondo momento, il permesso di costruire con un certificato attestante che l’intervento autorizzato dal permesso di costruire è annoverato fra le definizioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 229)

(28) In attesa dell’approvazione di un nuovo piano di settore, le stazioni bicigrill e le stazioni di ristoro previste al momento dell’entrata in vigore della presente legge dal piano delle piazzole di servizio, approvato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, possono essere realizzate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge. 230)

201)
L'art. 103, comma 1, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
202)
L'art. 103, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente modificato dall'art. 8, comma 3, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3, e dall'art. 30, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e dall'art. 31, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
203)
L'art. 103, comma 3, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
204)
L'art. 103, comma 4, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
205)
L'art. 103, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, successivamente modificato dall’art. 15, comma 15, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, dall'art. 7, commi 11 e 12 della L.P. 16 agosto 2022, n. 10, e dall'art. 31, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
206)
L'art. 103, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
207)
L'art. 103, comma 6-bis, è stato inserito dall'art. 36, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente modificato dall'art. 16, comma 11, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e dall'art. 31, comma 3, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
208)
L'art. 103, comma 6-ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 12, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 31, comma 4, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
209)
L'art. 103, comma 7, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
210)
L'art. 103, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 5, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
211)
L'art. 103, comma 12, è stato così modificato dall'art. 36, commi 4  e 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
212)
L'art. 103, comma 13, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 6, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
213)
L'art. 103, comma 14, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 13, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente dall'art. 30, commi 3 e 4, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
214)
L'art. 103, comma 14-bis, è stato inserito dall'art. 31, comma 7, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
215)
L'art. 103, comma 15, è stato prima sostituito dall'art. 36, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così modificato dall’art. 15, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
216)
L'art. 103, comma 16, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 14, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
217)
L'art. 103, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 30, comma 5, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
218)
L'art. 103, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così modificato dall'art. 31, comma 8, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
219)
L'art. 103, comma 19, è stato inserito dall'art. 16, comma 15, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 30, comma 6, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, ed infine così modificato dall’art. 15, comma 17, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
220)
L'art. 103, comma 19-bis, è stato inserito dall'art. 31, comma 9, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
221)
L'art. 103, comma 20, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 7, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
222)
L'art. 103, comma 21, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
223)
L'art. 103, comma 22, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
224)
La lettera b) dell'art. 103, comma 22, è stata così sostituita dall'art. 31, comma 10, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
225)
L'art. 103, comma 23, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
226)
L’art. 103, comma 24, è stato aggiunto dall’art. 15, comma 8, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, successivamente integrato dall'art. 4, comma 11, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e dall'art. 7, comma 13, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
227)
L'art. 103, comma 25, è stato inserito dall'art. 31, comma 11, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
228)
L'art. 103, comma 26, è stato inserito dall'art. 31, comma 11, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
229)
L'art. 103, comma 27, è stato inserito dall'art. 31, comma 11, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
230)
L'art. 103, comma 25, è stato inserito dall'art. 31, comma 11, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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