(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
- la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
- la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(2) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 112, 123, 126 e 126-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella versione vigente prima della loro abrogazione, e le rispettive norme regolamentari.
(3) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, comma 3, continuano ad applicarsi gli articoli 127 e 127-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella versione vigente prima della loro abrogazione, e le rispettive norme regolamentari.
(4) Il decreto del Presidente della Provincia del 6 novembre 1998, n. 33, resta in vigore nei limiti di cui all’articolo 103, comma 11.