(1) Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020. 231)
(2) L’articolo 63, comma 5, l’articolo 103, comma 18, e l’articolo 104, comma 2, della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 232)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.