(1) Tutti i conferimenti d’incarico da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano o degli enti, pubblici o di diritto privato, in controllo pubblico provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un’autodichiarazione, rilasciata dalla persona a cui l’incarico sta per essere conferito, e attestante l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. La presentazione dell’autodichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico.
(2) L’autodichiarazione deve essere corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare sta ricoprendo o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.
(3) La struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale del provvedimento di nomina verifica la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità in base al contenuto dell’autodichiarazione e dell’elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti notori comunque acquisiti. La documentazione inerente all’istruttoria svolta viene trasmessa all’organo che conferisce l’incarico, unitamente alla proposta del provvedimento di nomina.
(4) Se nell’ambito della verifica di cui al comma 3 viene riscontrata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l’organo competente ne dà notizia alla persona da nominare. Questa può presentare le sue controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, l’organo competente procede all’accertamento definitivo di eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico.
(5) Qualora venga definitivamente accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l’organo competente non procede alla nomina e segnala il fatto al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.