(1) Durante il periodo di cui all’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per gli incarichi di competenza dell’Amministrazione provinciale il potere sostitutivo è attribuito all’Organismo di valutazione previsto dall’articolo 50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. 3)
(2) In sede di conferimento dell’incarico in via sostitutiva, l'Organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all’operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e di quelle interne relative al proprio funzionamento emanate ai sensi dell’articolo 50, comma 5, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. 4)
(3) Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l’organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.
(4) L’organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo, nonché al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione.