(1) La documentazione di cui all’articolo 3, nonché il provvedimento definitivo di conferimento dell’incarico devono essere inviati entro sette giorni al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente conferente, affinché questi/questa possa esercitare le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 15 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Ai fini dell’esercizio di tali funzioni, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.
(2) Nel corso dell’incarico il/la titolare dello stesso presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, all’organo che ha conferito l’incarico, un’autodichiarazione che attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità.
(3) Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente conferente.