(1) Al/Alla Responsabile della prevenzione della corruzione compete:
(2) Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver fatto la contestazione di cui all’articolo 7 all'organo conferente e al/alla titolare dell’incarico, segnala alle autorità competenti i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.