(1) I comuni nonché gli altri soggetti individuati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese della Provincia per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. La base di calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni per la realizzazione di tali opere. Per i comuni che non rispettano gli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti in esercizio.
(2) I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti e in funzione al rispetto degli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.
(3) L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.
(4) Gli importi versati dai comuni e dai gestori di impianti sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.
(5) Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.