1. I contributi di cui all'articolo 3 possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.
2. Il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.
3. Per eventuali aiuti superiori ai 2 milioni di euro trovano applicazione i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, e successive modifiche.