1. Possono essere concessi i seguenti contributi:
a) contributi ordinari;
b) contributi per progetti;
c) contributi per investimenti;
d) contributi integrativi.
2. I contributi ordinari possono essere concessi per la realizzazione del programma annuale (mostra permanente, mostra temporanea, manifestazioni collaterali e connessa gestione del museo o della collezione).
3. I contributi per progetti possono essere concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato (quali progetti di ricerca, rilevamento del contenuto della collezione, inventariazione e simili), che hanno un obiettivo chiaramente definito, sono particolarmente significative dal punto di vista museale o per l’intero territorio provinciale o sono realizzate in stretta collaborazione con altre strutture di rilevanza museale.
4. I contributi per investimenti possono essere concessi per:
a) la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture che ospitano o dovranno ospitare musei o collezioni. Il beneficiario deve garantire che la struttura agevolata venga messa a disposizione per un determinato periodo di tempo esclusivamente o prevalentemente per attività museali. A tal fine si procede tra l’altro alla stipula di una apposita convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche;
b) gli acquisti finalizzati all’espletamento dei compiti di immediata rilevanza museale (elementi per l’allestimento, arredi, attrezzature, strumenti, impianti e simili per gli spazi espositivi, gli archivi, i depositi e le officine), con l’obiettivo di ottimizzare la sicurezza degli oggetti della collezione, la loro fotoprotezione e conservazione, anche attraverso un’adeguata climatizzazione degli ambienti, nonché la presentazione degli oggetti stessi;
c) l’acquisto di attrezzatture tecniche a supporto dello svolgimento, secondo criteri museali specialistici, delle attività di rilevamento della collezione, di inventariazione/catalogazione e di documentazione;
d) l’acquisto e il restauro di oggetti della collezione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge provinciale n. 6/2017.
5. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:
a) se le risorse economiche di cui all’articolo 5 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;
b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;
c) se, per giustificati motivi, è opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.