1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l’organizzazione e la realizzazione delle attività museali;
b) spese per attività di formazione e aggiornamento (compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a relatori/relatrici);
c) canoni di locazione o affitto;
d) costi correnti di gestione (quali energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e simili), manutenzione ordinaria e assistenza;
e) materiali d’ufficio, abbonamenti;
f) consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni;
g) polizze assicurative;
h) spese per l’acquisto e la realizzazione di materiali e sussidi didattici e di altro materiale museale, culturale, didattico e pedagogico necessario alla realizzazione del programma di attività o dell’iniziativa;
i) spese per il personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
j) spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale, i membri dell’organizzazione richiedente e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato, purché sostenute su incarico del museo o della collezione per la realizzazione di iniziative collegate alle attività degli stessi;
k) spese per corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, i membri dell’organizzazione richiedente e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;
l) spese per pubbliche relazioni, marketing, traduzioni e spese di stampa inerenti all’attività;
m) spese per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 4.
2. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.
3. Le spese per i compensi delle relatrici e dei relatori e le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
4. Le spese per il personale possono essere ammesse fino all'ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammesse le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.
5. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o contravvenzioni;
b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
c) offerte e altri contributi di solidarietà;
d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell’organizzazione richiedente;
e) spese per buffet;
f) annunci per partecipazione a lutti;
g) contributi o quote associative a sindacati.
6. È possibile giustificare una quota massima pari al 25% della spesa ammessa attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato dai propri soci o aderenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine si applica l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. I beneficiari possono avvalersi della suddetta facoltà solo ai fini del raggiungimento della spesa ammessa e per rendicontare la parte della spesa stessa che eccede la misura del contributo concesso. Non possono in ogni caso essere computate le ore prestate a titolo di volontariato per partecipare alle sedute dei propri organi collegiali.