1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, può essere concesso il rimborso dei costi delle spese di trasporto tra la residenza e il luogo di studio ovvero tra l’alloggio presso il luogo di studio e l’università.
2. Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.
3. L’effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.
4. Per il trasporto effettuato con mezzo di trasporto privato, il rimborso è pari a un importo di 0,42 euro per ciascun chilometro percorso.
5. Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.