1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri che sono in grado di affrontare uno studio universitario solo se sono assistiti o accompagnati all’università o nel luogo di studi ovvero sul percorso per raggiungere questi luoghi, può essere concesso il rimborso dei costi per un servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi:
a) presso lo studentato o l’alloggio privato: se lo studente/la studentessa ha bisogno di prestazioni d’assistenza regolare per un certo numero di ore al giorno o 24 ore su 24, e alloggia fuori famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di assistenza abituali non possono essere mantenute, ma devono essere organizzate nuovamente presso il luogo di studi. Inoltre possono essere rimborsati eventuali costi per la sistemazione dell’assistente insieme allo studente/alla studentessa nello studentato o nell’alloggio privato, quando c’è necessità di una presenza permanente, anche nelle ore notturne;
b) presso l’università: se lo studente/la studentessa ha bisogno di prestazioni d’assistenza regolare nelle ore che trascorre all’università, o se ha bisogno di un/una tutor presso l’università, che lo/la aiuti nella preparazione del materiale didattico o in altre attività strettamente collegate con lo studio e il tipo di disabilità, salvo quanto disposto al seguente comma 3;
c) sul tragitto per raggiungere l’università o verso il luogo di studi e viceversa: se lo studente/la studentessa è in grado di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento.
2. Se gli studenti/le studentesse di cui al comma 1 percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e/o l’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, i costi di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi solo al netto dei costi già coperti dall’assegno di cura e specificatamente se motivati dalla frequenza di un corso di studio universitario.
3. Gli studenti/Le studentesse sono obbligati a fare richiesta all’università per i servizi offerti a studenti e studentesse con disabilità e di servirsene per quanto compatibili. Possono essere riconosciuti ammissibili solo costi per servizi che non vengono già organizzati e finanziati dall’università stessa. Possono essere ammessi i costi per i servizi offerti dall’università, che lo studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente.
4. Le studentesse e gli studenti determinano, eventualmente dopo essersi consultati con gli organi competenti, il tipo e l’ammontare del servizio di cui necessitano e richiedono il rimborso dei costi sulla base dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.