In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
Criteri per la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità

Capo I
Ambito di applicazione, finalità e presupposti di accesso

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri regolano la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità nell’ambito del diritto allo studio universitario, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, nonché ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale del 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

Articolo 2
Finalità e tipologia di prestazioni

1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilità possono essere concesse le seguenti agevolazioni, a partire dall’iscrizione come studente ordinario/studentessa ordinaria:

a) rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;

b) rimborso delle spese di trasporto;

c) rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio;

d) rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all’istruzione universitaria.

Articolo 3
Beneficiari

1. Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e le studentesse con un’invalidità civile ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di almeno il 74%, con cecità civile o sordità e che, per il conseguimento di un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore con sede nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca (denominate in seguito “università”).

Articolo 4
Requisiti

1. Gli studenti e le studentesse che frequentano un’università in Provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se:

a) sono cittadini/cittadine dell’Unione Europea, oppure

b) sono cittadine/cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadini/cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2011/95/UE, e di conseguenza sono equiparati/equiparate alle cittadine e ai cittadini italiani,

oppure

c) sono cittadini extracomunitari/cittadine extracomunitarie con altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, e hanno residenza ininterrottamente da almeno un anno in provincia di Bolzano.

2. Tutte le categorie di cui al comma 1, che frequentano un’università fuori provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se hanno la residenza ininterrottamente da almeno due anni in provincia di Bolzano.

Articolo 5
Ulteriori presupposti di accesso

1. Gli ulteriori presupposti di accesso sono quelli indicati nel bando di concorso per borse di studio a studenti/studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore fuori provincia di Bolzano, approvato dalla Giunta Provinciale per il relativo anno accademico; in particolare si applicano le seguenti disposizioni del bando di concorso citato:

a) circa il limite di età degli studenti/delle studentesse: l’articolo 1, comma 2, punto 2;

b) circa il corso di studio universitario frequentato: l’articolo 1, comma 2, punto 3;

c) circa la durata del corso di studio ammissibile: l’articolo 1, comma 2, punto 4, con le seguenti modifiche:

- l’ulteriore proroga di un anno ovvero due semestri di cui al secondo capoverso del sottopunto 4.b) è applicata a tutte le indicazioni del primo capoverso, senza che debbano essere presentati ulteriori documenti;

- le soglie di cui al sottopunto 4.c) sono innalzate di un anno;

d) circa il merito di studio da conseguire: l’articolo 1, comma 2, punto 5, con le seguenti modifiche:

- gli studenti / le studentesse devono conseguire almeno il 40% del numero di crediti formativi o ore settimanali richiesto nei sottopunti 5.a) e 5.b) nonché 5.f) (le frazioni vengono arrotondate per difetto da 0 a 0,50 e per eccesso da 0,51);

- l’accredito di punti bonus di cui all’”Avvertenza” all’interno del sottopunto 5.b) non è ammissibile;

e) circa le persone di riferimento, il cui reddito e patrimonio vengono presi in considerazione: l’articolo 5;

f) circa la valutazione del reddito e patrimonio: gli articoli 6, 7 e 8.

2. Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, è possibile usufruire dei rimborsi anche per un semestre o anno all’estero, purché l’iscrizione all’università di provenienza rimanga valida durante tale periodo e che gli esami sostenuti all’estero vengano riconosciuti per il corso di studio frequentato.

3. Il reddito massimo ammissibile, così come determinato secondo il presente articolo, ammonta a euro 75.000,00.

Articolo 6
Cumulabilità

1. I rimborsi possono, di regola, essere cumulati con borse di studio o altri interventi atti ad assicurare il diritto allo studio universitario.

2. I costi per i quali viene concesso il rimborso non possono essere già stati rimborsati da altre istituzioni pubbliche o private o da altri enti che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

Capo II
Tipologia di prestazioni

Articolo 7
Rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento

1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri che sono in grado di affrontare uno studio universitario solo se sono assistiti o accompagnati all’università o nel luogo di studi ovvero sul percorso per raggiungere questi luoghi, può essere concesso il rimborso dei costi per un servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi:

a) presso lo studentato o l’alloggio privato: se lo studente/la studentessa ha bisogno di prestazioni d’assistenza regolare per un certo numero di ore al giorno o 24 ore su 24, e alloggia fuori famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di assistenza abituali non possono essere mantenute, ma devono essere organizzate nuovamente presso il luogo di studi. Inoltre possono essere rimborsati eventuali costi per la sistemazione dell’assistente insieme allo studente/alla studentessa nello studentato o nell’alloggio privato, quando c’è necessità di una presenza permanente, anche nelle ore notturne;

b) presso l’università: se lo studente/la studentessa ha bisogno di prestazioni d’assistenza regolare nelle ore che trascorre all’università, o se ha bisogno di un/una tutor presso l’università, che lo/la aiuti nella preparazione del materiale didattico o in altre attività strettamente collegate con lo studio e il tipo di disabilità, salvo quanto disposto al seguente comma 3;

c) sul tragitto per raggiungere l’università o verso il luogo di studi e viceversa: se lo studente/la studentessa è in grado di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento.

2. Se gli studenti/le studentesse di cui al comma 1 percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e/o l’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, i costi di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi solo al netto dei costi già coperti dall’assegno di cura e specificatamente se motivati dalla frequenza di un corso di studio universitario.

3. Gli studenti/Le studentesse sono obbligati a fare richiesta all’università per i servizi offerti a studenti e studentesse con disabilità e di servirsene per quanto compatibili. Possono essere riconosciuti ammissibili solo costi per servizi che non vengono già organizzati e finanziati dall’università stessa. Possono essere ammessi i costi per i servizi offerti dall’università, che lo studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente.

4. Le studentesse e gli studenti determinano, eventualmente dopo essersi consultati con gli organi competenti, il tipo e l’ammontare del servizio di cui necessitano e richiedono il rimborso dei costi sulla base dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.

Articolo 8
Rimborso delle spese di trasporto

1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, può essere concesso il rimborso dei costi delle spese di trasporto tra la residenza e il luogo di studio ovvero tra l’alloggio presso il luogo di studio e l’università.

2. Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.

3. L’effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.

4. Per il trasporto effettuato con mezzo di trasporto privato, il rimborso è pari a un importo di 0,42 euro per ciascun chilometro percorso.

5. Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al capo IV.

Articolo 9
Rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio

1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri può essere concesso il rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio che si rendono necessari per via della disabilità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente include anche le spese per servizi che rendono disponibili gli strumenti di ausilio, nel caso in cui questi non siano disponibili sul mercato nella forma necessaria.

3. Lo studente/la studentessa si impegna ad utilizzare gli strumenti di ausilio eventualmente messi a disposizione dall’università e di acquistarli solo in caso di mancata disponibilità.

Articolo 10
Rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all’istruzione universitaria

1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri può essere concesso il rimborso delle spese per altri servizi necessari per lo studio universitario esclusivamente per via della loro disabilità.

2. La descrizione dei servizi e della loro necessità deve essere sufficientemente motivata nei documenti di cui al capo IV.

Capo III
Spese ammissibili ed entità del rimborso

Articolo 11
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese che riguardano una o più prestazioni elencate al capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda.

2. L’Ufficio per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonché i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se è data la necessità dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero o in parte, oppure non essere ammesse.

Articolo 12
Entità del rimborso

1. Le spese ammesse ai sensi dell’articolo 11 possono essere rimborsate fino al 100%.

2. L’entità del rimborso in relazione alle spese ammesse è così determinata sulla base del reddito depurato, ai sensi dell’articolo 5, dello studente/della studentessa e delle sue persone di riferimento:

Reddito depurato

Entità

oltre i 75.000,00 €

0%

da 67.000,01 € a 75.000,00

25%

da 58.000,01 € a 67.000,00 €

50%

da 50.000,01 € a 58.000,00 €

75%

fino a 50.000,00 €

100%

Capo IV
Domanda, termine di presentazione, e documentazione

Articolo 13
Termine di presentazione e domanda

1. Le domande possono essere presentate all’Ufficio per il diritto allo studio universitario in seguito all’avvenuta iscrizione per il relativo anno accademico entro i seguenti termini:

- per iscrizioni nel semestre invernale: 31 ottobre del relativo anno accademico

- per iscrizioni nel semestre estivo: 31 marzo del relativo anno accademico.

Nel caso in cui il termine di presentazione cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente.

2. Le domande devono essere redatte sui moduli predisposti dall’amministrazione provinciale.

3. Per domande presentate tramite posta raccomandata fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. Nel caso in cui domande, dichiarazioni o documenti vengano inviati per e-mail o posta o vengano consegnati presso l’ufficio da persone terze, deve essere allegata la fotocopia del documento di identità dello studente / della studentessa.

5. Dalla domanda devono evincersi i presupposti di cui ai presenti criteri.

6. Tutte le comunicazioni connesse alla domanda per la concessione di un rimborso vengono inviate agli studenti/alle studentesse tramite posta elettronica, in caso di indicazione di un indirizzo e-mail valido nel modulo di domanda. In caso contrario, le comunicazioni vengono inviate tramite posta tradizionale.

Articolo 14
Documentazione

1. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) un parere medico o un attestato di disabilità dello studente/della studentessa;

b) un’autocertificazione riguardo al livello assistenziale rilevato o alla percezione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46;

c) preventivi di spesa per tutti i servizi o acquisti per i quali si richiede il rimborso;

d) dichiarazione dello studente/della studentessa, dalla quale si evince perché e in quale entità i servizi e gli acquisti, per i quali si richiede il rimborso, sono necessari per rendere possibile lo studio universitario allo studente/alla studentessa, con annessa certificazione medica, ove necessaria.

2. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento di cui all’articolo 7, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione dello studente/della studentessa che, esclusivamente ai fini degli studi universitari, necessita di un numero di ore di assistenza maggiore rispetto al monte ore già concesso, con indicazione dell’ammontare delle ore aggiuntive richieste;

b) certificazione dell’università riguardante i servizi offerti direttamente da quest’ultima per gli studenti/le studentesse con disabilità, ovvero che non vengono offerti e quindi devono essere organizzati autonomamente.

3. Nel caso di richiesta di rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio ai sensi dell’articolo 9, va inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione dell’università o dichiarazione che né l’università né un’altra istituzione pubblica o privata mette a disposizione gratuita i relativi strumenti di ausilio.

4. Tutti i cittadini extracomunitari e le cittadine extracomunitarie devono presentare, in aggiunta alla domanda e entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della stessa, personalmente all’Ufficio per il diritto allo studio universitario il permesso di soggiorno in Italia, salvo che questo non sia già presente in ufficio.

5. Le cittadine e i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno illimitato devono comprovare tutte le dichiarazioni e tutti i dati richiesti di cui ai presenti criteri mediante la presentazione dei relativi documenti, che devono essere allegati alla domanda. Fanno eccezione, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i dati personali che possono essere confermati o autenticati da soggetti pubblici o privati di diritto italiano. I dati devono essere documentati attraverso certificazioni o attestazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero di provenienza e corredate da una traduzione in lingua tedesca, italiana o inglese; tali certificazioni o attestazioni devono essere autenticate dalle autorità consolari italiane, che attestano la conformità all’originale, dopo aver informato i/le richiedenti in merito alle conseguenze penali in caso di produzione di documenti o attestati falsi.

6. Le cittadine e i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui alla Tabella B, per la valutazione del patrimonio e del reddito devono presentare un’attestazione della Rappresentanza italiana nel loro Paese di provenienza, dalla quale risulta che essi/esse non appartengono ad una famiglia che dispone notoriamente di un reddito alto e che non appartengono ad uno ceto sociale elevato. Questa documentazione deve essere allegata alla domanda. In ogni caso queste persone devono dichiarare il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.

7. I cittadini e le cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2011/95/UE devono allegare alla domanda attestazioni ufficiali rilasciate dal Ministero degli Interni italiano o dal Commissariato delle Nazioni Unite, quale riconoscimento del loro particolare stato. In riferimento alla situazione economica si considerano solo il reddito percepito e il patrimonio detenuto nell’UE.

Articolo 15
Rendicontazione e liquidazione del rimborso

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione.

2. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) una lista riassuntiva delle spese sostenute, firmata dallo studente/dalla studentessa, dalla quale si evincono i dati di riferimento dei documenti di spesa. Nel caso in cui dai documenti di spesa relativi ai servizi di assistenza e accompagnamento non si possano evincere le ore erogate o dai documenti relativi al servizio di trasporto non si possano evincere le corse effettuate, anche queste sono da indicare nella lista;

b) i documenti di spesa fino al raggiungimento dell’importo complessivo delle spese ammesse. I documenti di spesa devono essere riferiti alle spese ammesse, conformi alle vigenti disposizioni di legge, intestati allo studente/alla studentessa e quietanzati;

c) la dichiarazione dello studente/della studentessa che le relative spese non sono state rimborsate, in toto o in parte, da altre istituzioni pubbliche o private.

3. La documentazione contabile completa può essere presentata personalmente o inviata tramite posta o e-mail. Nel caso di invio per e-mail la documentazione deve essere inviata in formato “pdf” all’indirizzo dirittostudio.universitario @provincia.bz.it o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it. La responsabilità per la trasmissione corretta ed il rischio di consegna spetta al /alla richiedente.

4. La liquidazione del rimborso avviene su apposita domanda, dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione, nell’ammontare stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

5. Nel caso in cui le spese non vengano sostenute per intero, il rimborso è ridotto in maniera proporzionale.

6. Gli importi saranno versati su un conto corrente bancario. Pertanto, nella domanda è necessario indicare il numero di conto corrente e le coordinate bancarie (vale a dire IBAN e BIC). L’importo può essere versato solo su un conto intestato allo studente/alla studentessa.

Articolo 16
Sanzioni

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande agevolate, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, utilizzando un apposito programma informatico. La commissione determina quali dichiarazioni vanno controllate, con quali modalità e quali documenti devono essere presentati dagli studenti interessati/dalle studentesse interessate.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al rimborso, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. In questi casi l’importo del rimborso concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali e vengono applicate sanzioni amministrative ai sensi del succitato articolo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico