1. Agli studenti e alle studentesse di cui all’articolo 3 dei presenti criteri può essere concesso il rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio che si rendono necessari per via della disabilità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente include anche le spese per servizi che rendono disponibili gli strumenti di ausilio, nel caso in cui questi non siano disponibili sul mercato nella forma necessaria.
3. Lo studente/la studentessa si impegna ad utilizzare gli strumenti di ausilio eventualmente messi a disposizione dall’università e di acquistarli solo in caso di mancata disponibilità.