(1) Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire:
(2) 15)
(3) Il proponente può presentare all’Agenzia una bozza del progetto e dello studio di impatto ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nel progetto e nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. A tale scopo il/la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del Gruppo di lavoro, che si pronuncia entro 30 giorni. 16)