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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 19 (Valutazione  degli impatti ambientali) 19)   delibera sentenza

(1)  Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica.

(2)  Il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sull’impatto ambientale prevedibile, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica. Il proponente e il sindaco del Comune interessato hanno diritto di essere ascoltati dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni sugli interventi idonei a evitare, limitare o compensare gli impatti ambientali negativi significativi e sulle eventuali misure di monitoraggio da adottarsi in fase di realizzazione e di esercizio del progetto. 20)

(3)  La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto del parere del Comitato ambientale e delle osservazioni presentate o espresse nell’inchiesta pubblica. 21)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
19)
La rubrica dell'art. 19, è stata così sostituita  dall'art. 16, comma 16, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
20)
L'art. 19, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, commi17 e 18, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
21)
L'art. 19, comma 3, è stato inserito dall'art. 16, comma 19, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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