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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 18 (Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale)   delibera sentenza

(1)  Il proponente presenta all’Agenzia la domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l’avviso al pubblico con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(2)  Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

(3)  Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all’articolo 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione il Gruppo di lavoro e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

(4)  Successivamente alla verifica della completezza documentale, o al ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, l’Agenzia pubblica nel proprio sito web l’avviso al pubblico di cui al comma 1, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica; della pubblicazione è data informazione nell’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione nel sito web dell’Agenzia sostituisce le comunicazioni ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5)  Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare le proprie osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e all’autorizzazione integrata ambientale, qualora queste ultime siano necessarie. Le osservazioni pervenute sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Agenzia.

(6)  Il Comune o i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto o il/la rappresentante legale di un’associazione ambientalista operante a livello provinciale possono richiedere all’Agenzia, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, che la consultazione avvenga nell’ambito di un’inchiesta pubblica. Tale inchiesta deve concludersi entro i successivi 40 giorni a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale dell’inchiesta pubblica è redatto dall’Agenzia.

(7)  Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione dell’inchiesta pubblica, l’Agenzia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata e l’Agenzia procede all’archiviazione.

(8)  L’Agenzia, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e procede a una nuova pubblicazione ai sensi del comma 4. I termini di cui ai commi 5 e 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

(9)  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’Agenzia convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente, il Comitato ambientale rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi non afferenti alla tutela dell’ambiente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona.

(10)  Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. 17) 18)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
17)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 15, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
18)
L'art. 18, comma 10, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 giugno 2020, n. 5.
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