(1) Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente.
(2) L’allegato A stabilisce i casi in cui un progetto è in ogni caso soggetto a VIA e i casi in cui un progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA.
(3) Su proposta dell’Agenzia, la Giunta provinciale aggiorna, modifica o sostituisce l'allegato di cui al comma 2 per il necessario adeguamento a norme statali o comunitarie.