1. I contributi per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere superiori al 50 per cento della spesa ammessa.
2. I contributi per le attività di cui all’articolo 2, comma 3, non possono essere superiori all’80 per cento della spesa ammessa.
3. In ogni caso il contributo concesso non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.
4. Il contributo può essere concesso sia in forma di contributo economico che mediante la messa a disposizione gratuita degli spazi della ripartizione competente e delle sue attrezzature tecniche.
5. L’importo del sussidio per singolo film di qualità è stabilito in misura fissa dalla Giunta provinciale.