1. Se il progetto agevolato non è stato realizzato o è stato realizzato solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso è ridotto in proporzione.
2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, entro i limiti massimi di cui all’articolo 5.