1. La Presidente o il Presidente convoca il Consiglio d’amministrazione. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno della stessa, è inviato di regola cinque giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima. Le adunanze del Consiglio d’amministrazione sono presiedute dalla Presidente o dal Presidente o dalla Vice Presidente o dal Vice Presidente. Il Consiglio d’amministrazione può porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell’ordine del giorno in presenza di tutti i componenti del Consiglio d’amministrazione e di almeno un componente del Collegio dei Sindaci.
2. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce su convocazione della Presidente o del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. Il Consiglio viene inoltre convocato qualora ne faccia richiesta scritta, indicandone il motivo, una sua o un suo componente.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voto, il voto della Presidente o del Presidente sarà determinante.
4. Su specifici argomenti e per problemi particolari il Consiglio d’ammistrazione ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperte ed esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio.
5. Il Consiglio d’amministrazione è assistito dalla Direttrice generale o dal Direttore generale o da una sua sostituta o da un suo sostituto quale segretaria o segretario. Delle sedute è redatto apposito verbale.