1. Il Collegio dei Sindaci in attuazione del DPP del 10 aprile 2014, n. 13 - Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia -, e successive modifiche ed integrazioni, è composto da 3 membri. Le Sindache o i Sindaci sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico.
2. Il collegio dei Sindaci svolge le proprie funzioni di controllo nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile.
3 Le Sindache o i Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio d’amministrazione.
4. Il Collegio sindacale:
a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’IPES
b) verifica la regolarità delle scritture e operazioni contabili
c) redige una relazione sul bilancio preventivo, che ne attesti la correttezza
d) presenta annualmente la relazione sul bilancio consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.
5. Le Sindache o i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.