1. Le domande di liquidazione dei sussidi per attività culturali o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono contenere:
a) gli estremi del decreto di concessione del vantaggio economico con il relativo ammontare;
b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del vantaggio economico;
c) una dichiarazione attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;
2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;
3) che le attività agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;
4) che le spese per il personale coperte con il vantaggio economico o con l’anticipazione non superano l’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio coperte con il vantaggio economico o con l’anticipazione non superano l'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;
6) solo per le organizzazioni senza scopo di lucro: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;
7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;
8) se il vantaggio economico è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.