1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontarla entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.
2. Per la rendicontazione delle anticipazioni va presentata la seguente documentazione:
a) per tutti i tipi di contributi, rendiconto di cui all’articolo 22 fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa;
b) in caso di sussidi per attività culturali:
1) domanda di cui all’articolo 24;
2) relazione parziale.
3. In caso anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.
4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.
5. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi a incentivazione o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.