1. Per gli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4, sono ammissibili in via prioritaria le seguenti spese:
a) arredamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;
b) acquisto e restauro di strumenti musicali;
c) acquisto e restauro di costumi tradizionali;
d) acquisto dell’apparechiatura necessaria allo svolgimento dell'attività culturale o artistica.
2. In caso di residua disponibiltà finanziaria sono ammissibili anche le seguenti spese:
a) acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;
b) acquisto e restauro di opere d'arte.
3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto e restauro di bandiere e armi di associazioni tradizionali;
b) acquisto dell'abbigliamento del coro;
c) costruzione e arredamento di bar, cucine, soggiorni e padiglioni di musica.
5. In caso di concessione di contributi di notevole entità, la Consulta culturale può proporre che il beneficiario garantisca di mantenere la destinazione d’uso culturale della struttura agevolata per un determinato periodo di tempo. La garanzia può essere prestata:
a) presentando i contratti di locazione o d’affitto;
b) con una dichiarazione del proprietario/della proprietaria dell’edificio sulla destinazione d’uso culturale della struttura;
c) con la stipula di una convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.