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g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 111)
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2015

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 29 settembre 2015, n. 39.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale  23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente all’iscrizione al catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;”.

(2) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, - entrambi iscritti alla previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l’area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso.”

(3) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“b) il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;”.

(4) La lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l’azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;”

(5) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.”

(6) Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto:

  1. istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune;
  2. enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale.”

(7) Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.”

(8) Dopo la lettera c) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):

“d)   per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;

e)   per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano.”

(9) I commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimoranti abitualmente e risiedenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, la detrazione è maggiorata di 50,00 euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.”

(10) La tabella A allegata alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è sostituita dall’allegato B annesso alla presente legge.

(11) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

‘h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano.’

(12) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IMI.”

(13) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell’anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti.”

(14) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6, 7 e 9 del presente articolo trovano applicazione a partire dall’anno fiscale 2016.

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