(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“4/bis. (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:
4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.’“
(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015.”