(1) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:
“1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, comma 1, è erogata un’indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:
“1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:
“2. Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:
“4. Al personale assegnato alle scuole dell’infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico.”