(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:
“c) per il personale docente ed equiparato delle scuole provinciali, per concorso pubblico, anche con prove pratiche in aula; le candidate e i candidati sono invitati alle prove concorsuali in base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli;”.
(2) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:
“4. Il personale provinciale assegnato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata della rispettiva assegnazione.”
(3) Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “la presente lettera non si applica al personale sanitario;”.
(4) Nel testo italiano della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la parola: “qui” è sostituita dalla parola: “cui”.
(5) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 è così sostituita:
“j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico.”
(6) L’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:
“Art. 47 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano e revisione della disciplina sulla trasformazione graduale di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini)
1. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si provvede al riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Con contratto collettivo si provvede entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile.” 2)
(7) Il comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:
“1. Fino al riordinamento della struttura amministrativa e dirigenziale della Provincia e comunque non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di direttore/direttrice di ripartizione possono essere affidati, a titolo di reggenza, transitoriamente anche a personale dirigenziale con funzioni di direttore/direttrice d’ufficio.”