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p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)   delibera sentenza

(1)  Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. La Commissione è composta da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;
  2. un esperto in materia di pianificazione territoriale o urbanistica;
  3. un esperto in materia di ecologia del paesaggio;
  4. un esperto in materia di silvicoltura designato dalla Ripartizione provinciale Foreste;
  5. un esperto in materia di agricoltura designato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
  7. un esperto in scienze naturali.“

(2) La rubrica dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: “Convenzione con i proprietari o assegnatari”.

(3)  Il comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle relative aree che preveda:

  1. l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, delegati ai proprietari o assegnatari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in base all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche;
  2. i termini entro i quali le opere devono essere realizzate, in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.”

(4)  L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere inoltre realizzate strutture d’interesse pubblico. Le attività o la concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene, nonché le attività di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo in zone appositamente individuate, mediante modifica del piano urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali attività e la disciplina di tali zone sono individuate con regolamento di esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare entro il termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Questa disciplina si applica anche qualora l’attività a forte emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive.

2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi è disciplinato nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché in conformità con il dettato dell’articolo 6 della Costituzione italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005, in quanto il mantenimento di una popolazione stabile costituisce elemento di salvaguardia dell’assetto del territorio e, nel caso della provincia di Bolzano, presupposto per la permanenza delle minoranze linguistiche ivi insediate.

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi la superficie da destinare a spazi ad uso pubblico o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, è determinata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano sia in zone per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano, nonchè con la salvaguardia del territorio montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorità del riuso edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti. In sede di prima applicazione, di dette percentuali, visto l’elevato grado di utilizzo per le attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti, a seguito della disciplina introdotta dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno il 90 per cento è riservato alle attività di prestazione di servizi. Tale percentuale è soggetta a verifica ed eventuale modifica entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, a seguito di una rilevazione dell’esistente distribuzione delle attività ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e del loro impatto e carico urbanistico sul territorio, svolta dall’amministrazione provinciale in collaborazione con i Comuni. In relazione agli esiti della rilevazione, con regolamento di esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le attività di prestazione di servizi, può essere abbassato fino al 75 per cento. Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12 mesi, la percentuale riservata per le attività di prestazioni di servizi viene automaticamente ridotta al 75 per cento. Nella determinazione della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto anche delle attività già esistenti in base al previgente articolo 44/ter, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle strutture di vendita che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno legittimamente iniziato la propria attività nelle zone per insediamenti produttivi, qualora intendano destinare la propria superficie alla vendita di merci diverse da quelle di cui al previgente articolo 44/ter, comma 3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del 9 dicembre 2013. Fino all’emanazione del regolamento di esecuzione, nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio viene esercitato secondo la disciplina del previgente articolo 44/ter, comma 3.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è ammesso senza limitazioni di superficie per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso.

6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio esercitato nella forma del centro commerciale e della grande struttura di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetto, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove per “autorità competente” si intende il comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche alle comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora tali comunicazioni, successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, vengano utilizzate nella forma del centro commerciale o della grande struttura di vendita cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”

(5)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “L’ente competente addebita ai proprietari delle aree il pagamento delle relative quote dopo l’ultimazione dei lavori.”

(6)  Al comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente competente.”

(7)  Al comma 5 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole “a scopo residenziale” sono soppresse.

(8)  Dopo il comma 2 dell’articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Nelle zone produttive la parte del contributo di concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi dell’articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone già urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle ammesse al momento dell’urbanizzazione dell’area, il contributo di urbanizzazione è calcolato in base alle modalità di cui al comma 2 del presente articolo.”

(9)  Dopo l’articolo 126 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 126/bis (Interpretazione autentica dell’articolo 126)

1. Richiamato l’articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, l’articolo 126, comma 1, della presente legge, in relazione al successivo articolo 134, abrogativo dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si interpreta nel senso che, fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell’articolo 126 della presente legge, gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.”

(10)  Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addebito dei costi di urbanizzazione di cui all’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e che al momento dell’entrata in vigore della presente legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione di quelli contro i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, siano pendenti controversie giuridiche.

(11)  Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata inoltrata la relativa comunicazione, ma alle quali non corrisponda un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla comunicazione inoltrata, sono considerate, alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato. 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 25 settembre 2018, n. 201 - Liberalizzazione dell’attività commerciale – commercio al dettaglio nelle zone produttive – ordinamento forestale - autorizzazioni al taglio del legname – estinzione del processo – non fondatezza del ricorso
3)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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