(1) Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, le parole: “organi di polizia forestale” sono sostituite con le parole: “appartenenti al Corpo forestale provinciale”.
(2) L’articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 40/bis (Sospensione del permesso di caccia)
1. Il direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:
- esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
- abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d’età;
- per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
- per l’infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali.
2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia.”