(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2/quater (Utilizzo dei prodotti fitosanitari) 2)
1. Per prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente, particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.
3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all’amministrazione comunale.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.”