(1) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per: