(1) L’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 21 (Tentativo di conciliazione)
1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea, invece del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.
3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura.
4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione deve contenere l’oggetto della controversia.
5. Non è necessario che le parti siano presenti personalmente, purché siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.
6. L’esito della conciliazione è formalizzato in
un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.
7. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
8. Alla proposizione della domanda si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile è esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 dell’articolo 21 della presente legge.”