(1) Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni:
(2) Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l’applicazione della lettera a) o della lettera b) del comma 1, alle abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), si applica un’aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni. 44)