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i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)

(1) All’abitazione principale sono equiparate:)

  1. le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati; 9)
  2. gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell’articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  4.  10)
  5. le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto; 11)
  6. le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate. 12)
9)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 63, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 18 aprile 2023, n. 6.
10)
La lettera d) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 34, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente abrogata dall'art. 3, comma 3, lettera a), della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.  La lettera d), rivive ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, con effetto dal 21 agosto 2020 e con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
11)
La lettera e) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 settembre 2018, n. 20.
12)
La lettera f) dell’art. 5, comma 1, è stata inserita dall’art. 9, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
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