(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statali in materia.
(2) La Giunta provinciale, di intesa con il Consiglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
(3) A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni della presente legge riferite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, si intendono riferite agli enti non commerciali iscritti nel Registro unico del Terzo settore.68)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.