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i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 11 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dall’imposta:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;
  3. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;
  6. gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale;48)
  7. i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:
    1. costruzioni destinate alla protezione delle piante;
    2. costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
    3. costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
    4. costruzioni destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;
    5. costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
    6. costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all’imposta in base all’articolo 9, comma 5, lettera c);
    7. costruzioni destinate all’esercizio dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;
    8. abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell’articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche; 49)
  8. gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano;50)
  9. i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d’applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all’eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito;51)
  10. gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in combinato disposto con l’articolo 4/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; 52)
  11. gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi della presente lettera, altre attività sono considerate secondarie e utili rispetto alle attività non commerciali di cui sopra se, in ciascun esercizio finanziario, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le relative entrate non superano il 30 per cento delle entrate totali dell'ente del Terzo Settore; b) le relative entrate non superano il 66 per cento dei costi totali sostenuti dall'ente del Terzo Settore. Gli enti sopra elencati che soddisfano questi requisiti sono considerati enti non commerciali ai sensi del presente articolo. 53)

(2)  L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

48)
La lettera f), dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
49)
Il numero 8) dell’art. 11, comma 1, lettera g), è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
50)
La lettera h) dell’art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 18, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
51)
La lettera i) dell'art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1,  della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
52)
La lettera j) dell'art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
53)
La lettera k) dell’art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 27, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
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