(1) Ai sensi dell'Art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e in relazione agli obiettivi nazionali di revisione della spesa pubblica, la Giunta provinciale, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, ove interessato, con il Consiglio dei Comuni, individua entro il 31 maggio 2013 misure per la riduzione dei costi atte a garantire, a regime, risparmi di spesa fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle spese correnti del bilancio provinciale 2013. Dette misure concernono la Provincia, i suoi enti strumentali e i comuni.
(2) Nella programmazione della riduzione della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia, stabilita nella misura non inferiore al 3 per cento dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si può tener conto delle disposizioni che successivamente hanno comportato il rinvio dell’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, consentendo di raggiungere interamente tali obiettivi nell’immediato periodo successivo al quinquennio stabilito.
(3) Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione del personale di cui al comma 2, nella relativa programmazione viene stabilito il blocco delle assunzioni nei limiti a tal fine occorrenti e salvo le eccezioni derivanti da indispensabili esigenze di servizio, da individuarsi nella programmazione medesima.