(1) Ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Istituto per l’innovazione tecnologica nella misura massima di 500.000 euro (UPB 19215), all’anno, per tre esercizi finanziari consecutivi.
2. L’Istituto per l’innovazione tecnologica deve garantire che la propria attività si conformi a quanto previsto dall’articolo 3 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione del 30 dicembre 2006 (2006/C323/01).