(1) L’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa)
1. La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è composta dalla direzione generale, dai dipartimenti, da non più di 25 ripartizioni e 160 uffici.)
2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.
3. L’articolazione della struttura amministrativa di cui al comma 1, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree, nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi vengono determinati con regolamento di esecuzione.
4. I direttori di ripartizione e d’ufficio hanno la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori d’area e ai coordinatori di servizio.”
[(2) Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.”] 10)